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07/04/2013

SINDACABILITA' DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DEI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Reddito d'impresa

La Cassazione, con l'Ordinanza n. 3243 del 11.02.2013, ha sostanzialmente mutato il suo precedente orientamento secondo cui l'Amministrazione finanziaria non può sindacare la decisione di una società di erogare compensi agli amministratori anche se di entità considerevole.

La Suprema Corte ha precisato che, l'Amministrazione finanziaria può non ammettere la detrazione di spese riguardanti compensi, erogati agli amministratori qualora fossero ritenuti troppo elevati.

La giustificazione dell'Ordinanza è rintracciabile nel fatto che, sebbene l'Amministrazione finanziaria non abbia la facoltà di sindacare l'entità di una spesa, ha però il compito di verificare l'intera inerenza dei costi e delle spese del contribuente. L'inerenza deve essere dimostrata sia sul piano funzionale che nel rapporto costi ricavi.

E' indubbio, comunque che la situazione, dopo l'ultima pronuncia della Suprema Corte, richieda dei chiarimenti in quanto, quando si entra nel merito di costi discrezionali, non è certo facile o semplice fornire prove da parte del contribuente, della giusta misura del compenso. Esistono comunque, dei limiti oggettivi, oltre i quali le sproporzioni si evidenziano. Ad esempio: ammontare dei compensi erogati superiore o pari all'utile dell'azienda quando determinano una perdita civile.

L'Ordinanza della Cassazione sembrerebbe reprimere le libere scelte imprenditoriali del soggetto economico, senza evidenti motivazioni di carattere tributario. Si consideri infatti, che i compensi erogati agli amministratori, se per la società, sono componenti negativi di reddito, per i percettori, sono componenti reddituali positivi sui quali versare oltre alle tasse, i contributi previdenziali.

IG

 
 

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